La Spezia. "Fino al 30 settembre 2009, è possibile per i datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente, da almeno 3 mesi, lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari avvalersi della procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare con i cittadini italiani o comunitari o extracomunitari addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza.in applicazione della legge n. 102 del 3 agosto 2009. Per i lavoratori extracomunitari la procedura è di competenza del Ministero dell’Interno". E' quanto si legge nella nota stampa della Prefettura che prosegue:
"In questa Provincia la procedura si è avviata regolarmente. A quanto risulta numerose sono state le richieste di informazioni, in particolare da parte dei datori di lavoro italiani, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e presso l’U.R.P. della Prefettura nonché presso i Patronati e le Associazioni del settore che hanno sottoscritto apposito protocollo di intesa ed il cui elenco è reperibile presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della Spezia o presso l’U.R.P. della Prefettura.Ad oggi i Patronati CGIL CISL UIL le ACLI e le Associazioni datoriali, quali ASSINDATCOLF E CNA, hanno presentato poco meno di cento istanze di emersione avvalendosi della procedura telematica disponibile anche per i privati attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno - www.interno.it. .La procedura di emersione costituisce una significativa opportunità per far emergere un rapporto di lavoro domestico irregolare tenuto conto che il cosiddetto Pacchetto Sicurezza (Legge 15 luglio 2009, n. 94) prevede misure sanzionatorie rigorose per gli extracomunitari presenti irregolarmente sul territorio. Si sottolinea che già la Legge 24 luglio 2008 n. 125 aveva aggravato le sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno".Per quanto riguarda i datori di lavoro:"E’ prevista la possibilità di effettuare la dichiarazione da parte di qualsiasi datore di lavoro, sia italiano, comunitario che extracomunitario in possesso della carta di soggiorno o del permesso CE soggiornanti di lungo periodo.
Il datore di lavoro che vuole regolarizzare una badante non è tenuto a possedere, per la presentazione della dichiarazione, il reddito minimo previsto dalla legge mentre per regolarizzare la colf deve essere in possesso di una capacità economica stabilita in 20 mila euro se è l’unico in famiglia a percepire reddito. Se ci sono altri percettori di reddito la soglia si alza a 25 mila euro (e tale rimane anche se sono più di due familiari ad avere reddito). Ciascun nucleo familiare potrà presentare la dichiarazione di emersione solo per una colf e al massimo per due badanti. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà produrre apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza della persona assistita al momento in cui è iniziato il rapporto di lavoro, salvo il caso in cui l’invalidità sia stata riconosciuta da apposita Commissione medica. In caso di regolarizzazione di due badanti la certificazione medica dovrà anche attestare l’effettivo bisogno dell’assistenza di due persone a causa della limitazione dell’autosufficienza".
Per i lavoratori extracomunitari:"Possono essere regolarizzati i cittadini stranieri: senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato; i titolari di permessi di soggiorno che non consentono di esercitare un’attività lavorativa-coloro che hanno fatto ingresso in Italia per soggiorni brevi e posseggono la dichiarazione di presenza oppure hanno solo un timbro sul passaporto. Il lavoratore straniero deve essere in possesso di un passaporto in corso di validità o di un documento equipollente.
Può essere regolarizzato anche il lavoratore straniero precedentemente espulso dal territorio italiano perché trovato senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. E’ condizione ostativa solo il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza sociale o per finalità terroristiche. E’ altresì motivo ostativo alla regolarizzazione la segnalazione del nominativo del lavoratore nel sistema informatico Schengen (SIS) e la condanna per i reati previsti dagli art. 380 e 381 c.p.p. (es. rapina, furto, )"."TUTTI i datori di lavoro - continua la nota - che vogliono partecipare alla procedura di emersione dal lavoro irregolare dovranno effettuare il pagamento di un contributo di 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24.Il modello è reperibile anche presso gli sportelli bancari o postali e sui siti dell’Agenzia delle Entrate, del ministero del Lavoro e dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) Non sarà comunque necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.
Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento, i lavoratori extracomunitari interessati ed i datori di lavoro non saranno punibili per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art.12 del T.U. per l’Immigrazione) ed a quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale".I soggetti interessati potranno reperire ulteriori informazioni sia accedendo al sito www.interno.it , sia a quello della Prefettura della Spezia www.prefettura.it/laspezia.Si rammenta che lo Sportello Unico per l’Immigrazione fornirà più dettagliati ragguagli negli uffici siti presso il palazzo della Prefettura nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
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